l’acquirente non compia i 36 anni nell’anno del rogito.
Attenzione a questo passaggio perché crea confusione, non basta che non abbia compiuto i 36 anni alla data del rogito, non deve compierli neanche entro la fine di quello stesso anno. Per cui se rogito a maggio e compio 36 anni a dicembre non avrò diritto agli sgravi, se invece li compio a gennaio dell’anno dopo, ne avrò diritto.
Il secondo requisito principale è avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ) ordinario del nucleo familiare inferiore a 40.000 euro annui.
L'ISEE viene rilasciato di solito dall'INPS o dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), ma volendo anche da commercialisti e consulenti del lavoro, a seguito della presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la compilazione della quale conviene rivolgersi agli stessi soggetti che rilasciano l'ISEE.
Attenzione anche a questo passaggio, perché l’ISEE ordinario si riferisce al secondo anno antecedente quello in corso, per cui alla data di oggi vale quello del 2020. E’ previsto però che se nel frattempo le condizioni economiche del nucleo familiare dovessero essere mutate in peggio si possa presentare un ISEE corrente con i valori aggiornati.
Gli altri requisiti invece sono gli stessi necessari normalmente per poter usufruire degli sgravi fiscali sulla prima casa per cui vi rimando al mio precedente articolo a riguardo che trovate qui.
Ma quali sono poi in concreto questi sgravi e quando scadono?
In un primo momento era stata previsto il periodo dal 26 Maggio 2021 al 30 giugno 2022, ma con la legge di bilancio a fine 2021 il periodo è stato prolungato di altri 6 mesi fino al 31 Dicembre 2022
Gli sgravi sono di due tipi (ricordandoci che parliamo di prima casa e quindi delle imposte già per questo agevolate)
- sugli immobili venduti da soggetti privati (la stragrande maggioranza) non si pagheranno le imposte previste (e cioè l’imposta di registro del 2% sul prezzo valore, l’imposta catastale, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e nel caso di mutuo l’imposta sostitutiva dello 0,25% sul mutuo ricevuto)
- sugli immobili nuovi o ristrutturati da ditte non si pagano l’imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo, l’IVA prevista del 4% sul prezzo d’acquisto invece andrà pagata ottenendo in cambio però un credito d’imposta di uguale importo che potrà essere detratto da successivi pagamenti dovuti (Irpef, Imposta di Registro e eventuali compensazioni da fare tramite Modello F24)
La spiegazione sulla differente tassazione tra comprare da un soggetto privati o da un costruttore la trovate qui
Come si può facilmente immaginare si tratta di risparmiare comunque in un caso o nell'altro qualche migliaio di euro, che non è male.
Vito Desanguine
16 Marzo 2022
Aggiornamento
Con la legge di Bilancio del 29 Dicembre (Legge 197 del 29/12/2022) per l'anno 2023, le agevolazioni sono state in toto rinnovate fino al 31/12/2023